Lunedì, Gennaio 22nd, 2007
Occhio, scaricare file protetti rimane illegale
Paolo De Andreis (1): “la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 9 gennaio 2007 non cambia nulla sul fronte dei sistemi di file sharing o delle discipline attuali”
Nota di Carlo Sgarzi (2):
La sentenza della Corte di Cassazione numero 149 del 9 Gennaio scorso ha raggiunto gli onori delle cronache. La divulgazione sui giornali ha condotto con sé le usuali imprecisioni che cumulate alle montagne di dichiarazioni basate su di esse, ha avuto come risultato un generale effetto di disinformazione.
Titola il Corriere della Sera del 21 Gennaio 2007: “Musica Online, lecito scaricarla se non c’è lucro”. Alla effettiva correttezza del titolo (se valutata nel suo contesto originale), sussegue una non altrettanto precisa analisi degli effetti della sentenza in relazione alla normativa oggi vigente.
Sono numerose le analoghe letture della vicenda provenienti dalle maggiori testate nazionali.
Il fatto oggetto del procedimento è rappresentato dall’attività di due studenti del Politecnico di Torino che avevano allestito un server ftp all’interno dell’università per lo scambio film, musica, programmi per elaboratore. Le precedenti sentenze di condanna sono state correttamente smentite da quella di ultimo grado. Ma è doveroso precisare che la Cassazione per la sua decisione non si è basata sulla normativa attuale. Quindi?
Uno dei principi del diritto penale risiede nell’applicare la legge del tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in seguito ai successivi interventi, ed in particolare al famigerato Decreto Urbani, poi convertito in legge (22 maggio 2004, n. 128), la medesima attività dei due studenti torinesi configurerebbe reato. Ma all’epoca dell’allestimento del server “clandestino”, elemento soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli studenti non si è in alcun caso configurata alcuna attività lucrativa.
Dal 2004, il perno della sentenza della Cassazione, “lo scopo di lucro” è stato sostituito dal ben più restrittivo: trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d’autore (nuova stesura del 171 bis).
Ignorando la reale portata di questa sentenza, si susseguono le dichiarazioni sulla carta stampata.
De Laurentiis, si lamenta di una scarsa protezione del diritto italiano per le opere d’ingegno. Venditti, si dichiara a favore della “libertà” nella sua estensione sul web, e osteggia ogni genere di limitazioni ad essa, anche guardando la situazione con un più generale sguardo disinteressato, ritenendo la qualità dei file scaricati dal web inferiore di quella dei compact disc (parzialmente vero per gli audiofili, ma solo se escludiamo i formati FLAC, comunque diffusi). Fino all’ex Ministro Roberto Maroni, che dopo le passate ammissioni della sua attività non propriamente legale di download, afferma entusiasta: “È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D’ora in poi scaricarla dal web non potrà più essere considerato illegale”.
Al di là delle imprecisioni, l’effetto peggiore dell’eco avuto dalla notizia è l’errata convinzione che da domani avranno tutti coloro che scaricano file protetti da copyright: la certezza di compiere un’attività lecita sotto l’inesistente protezione di una sentenza della Cassazione che riguardava tutt’altro.
FONTE: Punto Informatico, lunedì 22 gennaio 2007.
Nota di Carlo Sgarzi alla 2^ pagina dell’articolo di P.I.
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(1) Paolo De Andreis è direttore responsabile di Punto Informatico
(2) Carlo Sgarzi è studente in giurisprudenza, membro di BlogGoverno
Tags: diritto d’autore, file sharing, peer-to-peer, cassazione







on Lunedì, Gennaio 22nd, 2007 alle 17:23:
non ho ancora stabilito se in Italia abbiamo la peggiore classe giornalistica del mondo o la peggiore classe politica… forse entrambe!
on Martedì, Gennaio 23rd, 2007 alle 09:09:
Occhio, scaricare file protetti rimane illegale…
Paolo De Andreis: “la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 9 gennaio 2007 non cambia nulla sul fronte dei sistemi di file sharing o delle discipline attuali”.
Nota di Carlo Sgarzi: La divulgazione sui giornali ha condotto con sé le usu…
on Martedì, Gennaio 23rd, 2007 alle 11:00:
@raser: in effetti…
on Martedì, Gennaio 23rd, 2007 alle 15:21:
si è vero, ma come privato (visto che non ic lucro) non mi faccio questi gran problemi….
comunque in italia c’è troppa ignoranza in materia.. da pelle d’oca
on Mercoledì, Gennaio 24th, 2007 alle 09:02:
Anche SKA ne ha parlato, utilizzandomi come fonte. Siamo finiti su LiberoBlog
Per i più esigenti ecco il testo della sentenza in questione.
Luca
on Mercoledì, Gennaio 24th, 2007 alle 16:36:
Gaudio et tripudio, anche se non ho ben capito da chi sia stata fatta la segnalazione a LiberoBlog. Può succedere che facciano tutto da soli?
Ciò di cui ti volevo parlare ieri faceva riferimento ad alcuni commenti proprio su LiberoBlog (stranamente “seri”, a dispetto dello standard dei commentatori) che hanno posto delle valide eccezioni sia ai nostri articoli che a quelli di punto informatico.
Quando ci sarà un attimo di tempo sarebbe interessanti analizzarli assieme per ricavarne una “Part II” e chiarificare ancora di più ciò che il marasma legislativo/giudiziario fatica a fare.
on Martedì, Gennaio 30th, 2007 alle 16:29:
L’attività di download non è di per sé tra i reati della legge, né previgente né attuale (decreto Urbani). Il download diviene reato se si scaricano file protetti da diritti d’autore. La legge oggi parla di “profitto” anziché “lucro” allargando così il campo di applicazione. Il profitto può infatti essere anche in forme non strettamente economiche, basti pensare all’aver evitato di pagare la canzone scaricata. In tal senso il download rimane reato. Ovviamente il legislatore dovrà intervenire considerando quali sono i comportamenti che la società considera leciti, per stare al passo coi tempi.
Di maggior riguardo penalistico l’attività di download volta al lucro, come la vendita di quanto scaricato. Qui, oltre a ledere il diritto d’autore e aver avuto un profitto, c’è anche il lucro e torniamo nel campo di applicazione che era vigente anche prima del decreto Urbani.
Questo per riassumere il quadro normativo.
Ma la sentenza di cui stiamo parlando, quella del 9 gennaio, va a parare altrove: sull’attività di upload dei files. Attività che di per sé non è reato, nemmeno la condivisione di file protetti da diritto d’autore. Il soggetto è libero di condividere mettendo in rete su proprio server. Chi scarica però trae un profitto non dovendo pagarla (infatti l’imputato metteva gratuitamente in rete i files a patto che gli utenti registrati condividessero altro materiale). Chi scarica, secondo la normativa, dovrebbe corrispondere il compenso all’autore per il diritto (e alle SIAE secondo le regole vigenti).
Mentre all’epoca dei fatti si parlava di lucro: era lecito l’upload purché non volto al lucro come la speculazione economica in barba alle leggi sul diritto d’autore. All’epoca, quindi, gli imputati non fecero reato mettendo a disposizione materiale per gli utenti della rete. Oggi, invece, sarebbe reato perché l’upload rientrerebbe nel campo di applicazione della normativa per qualsivoglia profitto (anche in natura).
Questa mia nota integra quella di Carlo Sgarzi. Egli spiegava il riferimento temporale delle normative, io aggiundo i risvolti sul lucro/profitto. Ciò onde evitare che si diffonda un’idea che è sbagliata.
Luca Lodi
on Sabato, Febbraio 17th, 2007 alle 14:49:
[…] Non sono bastati i giornalisti a far confusione dando informazioni sbagliate, inesatte. Non è servito l’intervento di Punto Informatico e di alcuni giuristi, come il mio amico Carlo Sgarzi, a chiarire che la sentenza n. 149/2007 della Cassazione NON dichiara lecito il download. Non sono bastati i commenti in rete per far comprendere il download di file musicali, senza pagare i diritti d’autore, è un reato e tale rimane. Ci voleva anche il questionario di Diario Aperto per completare i dubbi imprimendo nella mente degli utenti che si prestano al questionario il fatto che scaricare file musicali dalla rete adesso è lecito e chiedendo loro se sono d’accordo. […]
on Sabato, Dicembre 8th, 2007 alle 17:38:
[…] Via Luca trovo delle chiarificazioni tratte da Punto Informatico, (anche l’interessante parere di Carlo Sgarzi) Infatti con le attuali normative vigenti scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d’autore non è legale: le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato non è dunque una novità : è, e rimane, un illecito. […]