Venerdì, Maggio 30th, 2008
Esenzione ICI prima casa (D.L. 93/2008)
Approvato il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato in G.U. n. 124 del 28/5 ed entrato in vigore ieri.
L’art. 1 del decreto parla di “esclusione” dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9.
I cittadini chiedevano questa abolizione di ICI ed è arrivata, ora sarebbe da chiedersi:
- se è un bene che sia arrivata con Decreto-Legge anziché altro provvedimento più idoneo (soprattutto perché il D.L. va convertito in Legge per mantenerne gli effetti);
- se è legittima questa retroattività (contraria all’art. 11 Prel. Cod. Civ.) che colpisce i mesi da gennaio a maggio in cui si è realizzato il presupposto dell’imposta, cioè il possesso, anche in considerazione del fatto che l’imposta è dovuta “per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nei quali si è protratto il possesso” (art. 10 D.Lgs. 504/92);
- se la modificazione normativa può avere effetti immediati piuttosto che dall’anno di imposta successivo in ossequio dell’art. 3 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Ma lasciamo stare questi probabili piccoli vizi di legittimità, su cui si potrebbe discutere amichevolmente, tanto se verranno alla luce - giusto per creare un po’ di baccano - saranno poi archiviati con nulla di fatto (di sicuro per sanzioni e interessi non dovuti ai sensi dell’art. 10 Stat. contrib., ma mi auguro anche per l’imposta stessa). Anche perché qual è quel Sindaco che ha il coraggio di adire la Cassazione per farsi pagare l’ICI del 2008?!
Va poi menzionato il fatto che il decreto, onde evitare lo svuotamento delle tasche dei Comuni dalla minore imposta stimata in 1.700 milioni di euro, prevede l’istituzione di un Fondo speciale; infine, per tutelare i cittadini gli enti locali hanno sospesa, fino al raggiungimento del federalismo fiscale, la facoltà di deliberare aumenti di aliquote, addizionali, etc.
Fatta questa osservazione di carattere tecnico, notando alcuni possibili vizi di un provvedimento approvato d’urgenza, c’è già chi dice che parlo per partito preso quando invece - lo ribadisco - sono concorde con l’esenzione ICI tanto attesa (perché i cittadini questo chiedevano) ma dico soltanto che era meglio fare le cose alla perfezione: cioè con legge parlamentare, se possibile, e soprattutto con effetto dal periodo di imposta successivo all’entrata in vigore della norma (2009).
Buona esclusione ICI a tutti
Se sentiremo ancora parlare di questa storia sapremo i motivi…







on Sabato, Maggio 31st, 2008 alle 10:42:
Esenzione ICI prima casa (D.L. 93/2008)…
Approvato il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato in G.U. n. 124 del 28/5 ed entrato in vigore ieri. DECRETO LEGITTIMO???…
on Sabato, Maggio 31st, 2008 alle 10:43:
Va sottolineato che la copertura finanziaria dell’operazione è a scapito del Sud, infatti sono stati sottratti 1,5 miliardi di € Ex Fintecna per le infrastrutture in Sicilia e Calabria
on Sabato, Maggio 31st, 2008 alle 10:47:
Esenzione ICI prima casa (D.L. 93/2008)…
Approvato il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato in G.U. n. 124 del 28/5 ed entrato in vigore il 29.Lart. 1 ……
on Martedì, Giugno 3rd, 2008 alle 08:53:
Qualcuno sa come ci si comporta con le unità immobiliari “afferenti” la prima casa? Tipo Autorimessa (C/6), tettoie (C/7) e depositi (C/2) insistenti sullo stesso lotto della prima abitazione? Grazie anticipate.
on Martedì, Giugno 3rd, 2008 alle 11:48:
Ciao M. Giletti, le pertinenze dell’abitazione principale sono escluse dall’imposta unitamente all’abitazione cui riferiscono (eccetto che non si tratti di abitazioni di categoria A1, A8, A9).
on Martedì, Giugno 3rd, 2008 alle 20:42:
L’ICI è una tassa federale ed è abolita dal governo sostenuto dalla Lega Nord che vuole il federalismo… che cose strane che accadono.
Al di là del taglio legalgiurisprudenzcostituzionalfiscale di Luca mi sento di dire che, l’ICI è una tassa locale che consente la progressività della tassazione locale, ovvero chi è già più ricco perché abita una casa di proprietà ora è ancora più ricco di chi è un affitto. Ricordo che il governo Prodi nella finanziaria 2008 fece qualcosa per l’ICI, ma anche per gli affitti, ora aspetto che Robin Hood Tremonti provveda…
Per quello che riguarda l’entità per i singoli credo poi che non ci saranno le grandi modifiche che il governo sbandiera, ovvero l’abolizione dell’ICI non risolverà il problema del reddito degli italiani… faccio un esempio semplice.
18 mesi di mancato rinnovo del contratto del commercio costano ai lavoratori del commercio circa 1400 € lordi. Non credo che l’abolizione dell’ICI vada mediamente oltre un risparmio del 150/200 € annui. Questi soldi mi servono per una spesa settimanale, ma io devo mangiare per tutto l’anno, non cambia molto…
on Mercoledì, Giugno 4th, 2008 alle 08:47:
Tutti bravi a fare le pulci al Tremonti. Non vi va bene nulla, non vi andrebbe bene nemmeno se dimezzassero il prezzo dei carburanti…. a me l’ICI costava quasi 1000 euro l’anno (appartamento di 128 mq. del 1997 in zona semiperiferica di Roma) e, francamente, dello sconto di 60 euro annui che, lo scorso anno, mi aveva elemosinato Veltroni, me ne facevo un baffo…. Fate pena, tristi e menagrami…. che Dio tenga in salute il Berlusca e il Tremonti per i prossimi 20 anni!
on Mercoledì, Giugno 4th, 2008 alle 10:09:
@Massensis: il tono che utilizzi non è dei migliori, ma ti rispondo lo stesso.
Se rileggi il mio post capirai che io sono pienamente d’accordo sull’abolizione (ergo, l’esclusione) dell’ICI sulla prima casa.
Quello che contesto è il modo con cui è stato fatto, in barba all’ordinamento giuridico e che potrebbe portare dei vizi di legittimità del decreto n. 93/08 con la conseguenza ridiscussione dell’ICI in futuro. Bastava rispettare le regole vigenti per non incorrere in questo errore/rischio: abolirlo a far data dal 2009.
Spero comunque che dell’ICI sullla prima casa non si senta più parlare.
Vorrei inoltre farti notare che se il tuo appartamento è di 128 mq. e paghi 1000€/anno di ICI allora potresti essere tra quei proprietari a cui non si applica l’esenzione: verifica che il tuo immobile non sia di catagoria catastale A1, A8 o A9 (se è tra questi l’Ici la paghi comunque). Altrimenti esulta, 1000€ risparmiati!! Ammazza però!
Ribadisco comunque che io non discuto l’abolizione ICI in sé ma solo il tipo di provvedimento e l’iter della sua entrata in vigore. Ci vuole serietà politica e rispetto delle leggi!! Anzitutto dal Governo e dal Parlamento prima ancora che dai cittadini!!
A presto,
Luca
on Mercoledì, Giugno 4th, 2008 alle 10:20:
@Maccio: Da qualche parte bisognerà cominciare e credo sia stato “intelligente” e - perché no - opportuno abolire l’ICI visto che i cittadini esprimevano da tempo questo desiderio.
E anche io sono d’accordo con te sul fatto che il governo Prodi stava andando sulla giusta strada con la riduzione ICI e le detrazioni per i contratti di locazione (con i 730 sto vedendo buoni risultati con queste detrazioni).
Una riduzione dell’ICI con un programma definito per ridurre l’imposta a fronte di una ricostituzione finanziaria della perdita agli enti locali è la cosa più sensata e razionale: Prodi percorreva questa strada e credo che, entro qualche anno, sarebbe arrivato a togliere anche lui l’ICI sulla prima casa.
Ma ancorché razionale, è stata una scelta politicamente controproducente perché i cittadini non volevano la riduzione ma l’abolizione dell’ICI: Berlusconi è stato più furbo a seguire l’onda della volontà dell’elettorato attivo. Va riconosciuto e basta.
Poi certo, nessuno dice che il c.c.n.l. del commercio, al pari di altri contratti, necessitino di rinnovi in tempi congrui e alle giuste cifre! Ma parallelamente serve la detassazione sulle retribuzioni per non appesantire i costi alle imprese. Sono convinto che questo governo penserà a questo aspetto.
Ma questo è altro punto della fase di “aiuti urgenti alle famiglie”, l’uno non esclude l’altro.
Ciao
Luca
on Mercoledì, Giugno 4th, 2008 alle 17:17:
Gentile Luca Lodi,
il mio quesito è questo.
Ho ereditato una casa popolare categoria A3 nella quale non risiedo vivendo con i miei genitori in campagna. Sono quindi proprietaria di quest’unico immobile che per me risulta prima casa. Non avendo necessità di abitarvi ho deciso di affittare l’appartamento. La mia domanda è questa: devo pagare l’ici? sono molto confusa perchè nella mia città ho sentito pareri diversi e nessuno mi sa dare una risposta precisa.
C’è chi dice che essendo prima casa non devo pagare nulla, chi invece devo pagare l’ici se affitto l’appartamento perchè solamente portandovi la residenza sarei esente. Ma se vi porto la residenza come faccio ad affittarlo? E poi, se l’affitto, per me non è sempre prima casa?
Ti prego di aiutarmi perchè non riesco a capire.
Cordiali saluti,
Daniela D.B.
on Mercoledì, Giugno 4th, 2008 alle 23:02:
Ciao Daniela D.B.,
per “prima casa” si intende l’abitazione principale (normalmente coincidente con la residenza anagrafica) e, quindi, nel tuo caso non può applicarsi l’esclusione da Ici in quanto il tuo immobile è concesso in locazione a terzi. Solo se deciderai di andare ad abitare nell’immobile e quindi vi prenderai residenza potrai ottenere l’esenzione di Ici, ma ricorda che in caso di cambio di residenza i vigili fanno un controllo e se dovesse emergere “prova contraria” dell’utilizzo dell’immobile come abitazione principale perderai l’esenzione, oltre a sanzioni etc.
A presto,
Luca
on Giovedì, Giugno 5th, 2008 alle 20:40:
Ciao Luca,
grazie per i consigli. In molti ancora mi dicono che non devo pagare l’Ici su questo appartamento, ma a me piace fare le cose alla luce del sole e soprattutto che siano corrette.
Pagherò l’ici e affitterò l’appartamento come di regola, e soprattutto non vi porterò la residenza!
Complimenti per il blog!
A presto,
Daniela
on Sabato, Giugno 7th, 2008 alle 08:08:
Ciao Luca,
i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, proprietari di abitazione non locata, rientrano nell’esenzione ICI o continuano ad avere solo l’agevolazione come in passato?
La categoria A/7, abitazione in villini, è esonerata dall’ICI? Grazie. Savepac.
on Sabato, Giugno 7th, 2008 alle 09:10:
Ciao Luca,
L’abitazione data al figlio in “comodato d’uso” , che beneficia delle detrazioni per abitazione pricipale, va formalizzata contrattualmente con la registrazione di detto contratto? Si deve presentare copia del contratto al Comune? Grazie. SavPac.
on Sabato, Giugno 7th, 2008 alle 21:08:
@Saverio:
Lo status di “residente all’estero” non ti permette di usufruire dell’esclusione di Ici in quanto l’immobile non può considerarsi “abitazione principale”.[errata corrige: novità… le abitazioni, e pertinenze, degli italiani all’estero sono considerabili “abitazioni principali” in Italia dal soggetto residente all’estero purché non locate]La categoria A7 rientra nell’applicabilità dell’esenzione, fermo restando quanto detto sopra.
Per quanto riguarda il “comodato d’uso” questo può essere sia in forma verbale che scritta. Nel caso di forma scritta, solitamente più utilizzata per intuibili ragioni, il contratto deve essere necessariamente registrato entro venti giorni ed è soggetto ad imposta fissa di 168 euro. Non importa che si tratti di scrittura privata, scrittura autenticata o atto pubblico.
Il contratto verbale, comunque, va registrato qualora si decida di richiamarlo in altri atti o dichiarazioni.
Al Comune non va presentato, semmai farai la Dichiarazione Ici per eventuali agevolazioni di imposta.
Ciao
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Giugno 8th, 2008 alle 09:50:
Una casa data in comodato d’uso ad un parente di 1° grado, può essere considerata 1° casa e quindi godere dell’esenzione ici?
on Domenica, Giugno 8th, 2008 alle 12:04:
@Franz: no, perché l’esenzione riguarda la “abitazione principale” e quindi il proprietario non può utilizzarla come tale avendola data in comodato d’uso gratuito ad un parente ed il comodato d’uso, non essendo un diritto reale, fa permanere l’imposta comunale sugli immobili a carico del proprietario.
on Lunedì, Giugno 9th, 2008 alle 07:03:
Ciao Loud,
complimenti per il blog. Avrei anch’io una domanda: ho fatto il cambio di residenza da una settimana, come devo regolarmi per l’ICI? Potrò usufruire dell’esenzione per prima casa oppure devo pagarla per i mesi in cui non era ancora definita prima casa non avendo la residenza? grazie mille
on Martedì, Giugno 10th, 2008 alle 09:54:
Ciao Mark, indicativamente dovrai pagare i mesi da gennaio ad maggio con aliquota ordinaria mentre goderai dell’esenzione dalla data di residenza in poi.
Sono contento che il blog di piaccia.
Luca
on Martedì, Giugno 10th, 2008 alle 11:42:
ciao,
vorrei farti una domanda. Possiedo insieme a mio fratello 2 appartamenti che sarebbero rispettivamente la mia e la sua prima casa. Della metà dove vivo non pago l’ici ma della metà dove vive lui?
ti ringrazio
on Giovedì, Giugno 12th, 2008 alle 09:55:
ho una casa a roma dove risiede e vive mia moglie, io ho la residenza anagrafica fuori roma. posso usufruire della detrazione per la prima casa nella casa di roma e di quella ove risiedo anagraficamente?
on Giovedì, Giugno 12th, 2008 alle 13:26:
Ciao rosa, mi pare che tu debba proprio pagare l’Ici dell’immobile dove risiede lui, con aliquota ordinaria e non agevolata. Questo perché il tuo immobile di abitazione principale è quello dove dimori/risiedi, non l’altro e il fratello è parente di secondo grado e quindi non ci sono agevolazioni particolari.
on Giovedì, Giugno 12th, 2008 alle 13:29:
Ciao tino. No, l’agevolazione prima casa riguarda solo l’immobile dove hai la dimora/residenza.
on Giovedì, Giugno 12th, 2008 alle 18:22:
Grazie!
on Venerdì, Giugno 13th, 2008 alle 07:07:
Ciao a tutti,
l’esenzione ICI sarebbe stata, comunque, cosa carina e giusta anche per quei cittadini italiani, residenti in Italia, possessori di una civile abitazione ma che per lavoro hanno l’obbligo di residenza in comune diverso da quello dove si trova l’immobile stesso.
Si tratta di una lacuna legislativa e interpretativa già esistente nel Dlgs 504/92 alla quale si poteva porre giusto ed equo rimedio semplicemente considerando direttamente adibita ad abitazione principale un’unica unità immobiliare posseduta, prescindendo dal requisito della dimora abituale e a condizione che l’unità stessa non risulti locata.
un saluto
Myke
on Venerdì, Giugno 13th, 2008 alle 12:04:
Gentile Sig. Luca Lodi, sono d’accordo con Lei sulla necessità di emanare un altro tipo di provvedimento legislativo più idoneo in mateia. Detto questo vorrei porle il mio dubbio:
Sono dovorziato, la casa di proprietà mia e della ex moglie è stata donata a nostra figlia al compimento dei 18 anni di quest’ultima.
Ci siamo però riservati l’usufrutto sia io che la mia ex moglie al 50%. Io abito presso un’altro indirizzo ma nello stesso comune di residenza dove è ubicata la casa donata con atto notarile a nostra figlia. Attualmente nell’abitazione in questione vi abitano e risiedono sia mia figlia che la mia ex moglie.
Allo stato attuale ho il diritto alle detrazioni (comunale e Statale) ICI pari al 50%? Grazie.
on Venerdì, Giugno 13th, 2008 alle 12:51:
Gentile Luca Lodi, a seguito del mio commento appena iviato ho omesso di segnalare che l’abitazione mia e della mia ex moglie, in sede di separazione prima e divorzio poi è stata assegnata dal giudice del Tribunale alla mia ex consorte, successivamente è stato redatto l’atto notarile di donazione a nostra figlia. Grazie.
on Venerdì, Giugno 13th, 2008 alle 15:28:
Dal sito del comune di Roma:
“L’esenzione è invece estesa ai seguenti casi (assimilati all’abitazione principale):
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini (fino al secondo grado) che vi risiedono; …. ”
Il mio quesito è: risiedo in una casa intestata a mia madre che ha come pertinenza un box intestato a mio padre, ambedue a me concessi ad uso gratuito; sono esentato dal pagamento dell’ICI?
on Venerdì, Giugno 13th, 2008 alle 15:31:
ooops!
ho dimenticato saluti e ringraziamenti
Ciao e Grazie
on Venerdì, Giugno 13th, 2008 alle 16:01:
ho acquistato una casa locata (contratto fino a novembre 2009) nel dicembre del 2006. E’ la mia prima casa.. e al momento sono in affitto da un’altra parte. Ho trasferito la mia residenza nel casa in cui vivo in affitto nello stesso comune dove si trova la casa acquistata, e l’ho fatto entro un anno (settembre 2007). Entro 3 mesi dall’acquisto (febbraio 2007) ho comunicato la mia intenzione di non rinnovare il contratto d’affitto con l’inquilino e ho mandato l’intimazione di sfratto -che avverrà ad aprile 2010- cosicchè posso detrarre gli interessi del mutuo prima casa -
ma come mi devo comportare per l’ici?
mi sembra assurdo che, con mutuo prima casa, non risulti per me la prima casa ai fini dell’ici.
grazie, mic
on Venerdì, Giugno 13th, 2008 alle 18:33:
ciao rosa.io possiedo 1 c/2 e 4 c/6 vicino abitazione principale sono tutti esenti ici?
on Domenica, Giugno 15th, 2008 alle 19:16:
Salve Alessio, proverò a darle una risposta nonostante, come intuirà, per una certezza della questione dovrà eventualmente rivolgersi ad un professionista con documenti alla mano.
In linea di massima, con la sentenza del tribunale sua moglie avrà acquisito il diritto di abitazione ex artt. 1022 ss. del codice civile, ovvero il diritto di uso. Con tale situazione Lei risulterebbe privo del requisito dell’imposta sugli immobili, cioè del possesso, e quindi l’immobile non formerebbe reddito per lei in sede di dichiarazione e non le farebbe gravare l’Ici.
Questo però fino all’atto di donazione con riserva di usufrutto: in tale circostanza (se cadono tutti gli effetti della sentenza, bisognerebbe leggere la pronuncia del giudice per esserne certi) Lei e sua moglie sareste obbligati all’Ici, non gravante invece su vostra figlia titolare della nuda proprietà.
In tale ipotesi sua moglie non pagherebbe, quest’anno, l’imposta per effetto del decreto-legge n. 93/08, mentre Lei sig. Alessio sì perché non è la sua abitazione principale. Questo è vero salvo che il Comune non assimili ad abitazione principale anche quella dei figli (parenti/familiari entro il 1° grado), perché la legge in questione esclude l’Ici anche per gli immobili con l’assimilazione ex d.lgs. 504/92, ma tale assimilazione va ricercata nei regolamenti sull’Ici deliberati dai singoli Comuni. Ad es. il Comune di Modena l’ha fatto, quello di Formigine mi pare di no. Controlli nel suo Comune se può usufuire dell’esenzione per la sua quota di imposta, mi auguro di sì.
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Giugno 15th, 2008 alle 19:20:
Ciao N.S., il comodato d’uso non è un diritto reale, quindi tu non dovresti aver mai pagato l’Ici, imposta che grava sui tuoi genitori i quali avranno probabilmente giovato delle agevolazioni di aliquota se il Comune le ha deliberata per le abitazioni principali dei figli.
L’esenzione del 2008 parrebbe applicarsi al tuo caso, o meglio ai tuoi genitori sulla base dell’assimilazione deliberata dal Comune (cioè l’estratto che mi hai incollato nel commento).
Ciao.
Luca
on Domenica, Giugno 15th, 2008 alle 19:25:
Ciao mic, ti consiglio di rivolgerti ad un professionista per approfondire la tua situazione.
In linea generale posso dirti che per abitazione principale si intende, dal testo normativo, quella dove dimora abitualmente il soggetto passivo dell’imposta, e che la dimora coincide con residenza anagrafica “salvo prova contraria” (così nel testo normativo in vigore da quest’anno).
In bocca al lupo, torna a trovarmi
Luca
on Domenica, Giugno 15th, 2008 alle 19:28:
Ciao rosa, devi verificare nel tuo Comune quale sia l’eventuale limite di pertinenze (garage, cantine, solai/tettoie) considerate annesse all’abitazione principale.
on Lunedì, Giugno 16th, 2008 alle 07:49:
Salve,vorrei chiedervi cortesemente se quest’anno 2008 devo pagare l’ici dell’appartamento in Genova,A/3 con possesso al 50% con mia moglie ? dove attualmente lei risiede.
(mentre io risiedo anagraficamente in un altro appartamento di mia proprietà.)
Ringrazio anticipatamente tutti
Saluti Tebaldo
on Lunedì, Giugno 16th, 2008 alle 12:31:
Pr questioni lavorative ho preso in affitto un appartamento nel quale ho anche la residenza;Sono proprietario di un immobile, ereditato, in un altra città, per cui è unico immobile di mia proprietà. Devo pagare l’ici su quest’ultimo, anche se riesco a dimostrare che non ho altri immobili e vivo in altra città pagando l’affitto?
Grazie
on Lunedì, Giugno 16th, 2008 alle 17:08:
Ciao Tebaldo e ciao S.D., per entrambi vale la stessa risposta: l’immobile di vostra proprietà va assoggettato all’imposta Ici (in proporzione al diritto reale che vantate sull’immobile stesso), non potendo far valere l’esenzione ex d.l. 93/08 in quanto non è la vostra abitazione principale.
Tebaldo, se invece tua moglie vive nell’immobile allora per lei c’è l’esenzione.
Ciao
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Giugno 22nd, 2008 alle 18:31:
Gentile Luca Lodi,
Le prospetto una situazione limite e le porgo alcune domande:
SITUAZIONE
1)Padre compra da costruttore appartamento con IVA al 4% poichè verrà in occasione della stipula intestato a figlio(maggiorenne);
2)Per il figlio quella sarà la prima casa, la sua prima casa di proprietà;
3)Il figlio e’ residente nel comune dove è situato l’immobile comprato e soprattutto residente nella casa dei genitori in quanto facente parte del nucleo familiare;
4)Il figlio per motivi di studio e’ domiciliato in un comune di un’altra regione e ne avrà per almeno 3 anni.Quindi risiede con genitori ma e’ domiciliato in altro comune.
5)Il figlio è totalmente a carico dei genitori in quanto non percepisce reddito.
DOMANDE:
1)Può il figlio affittare l’appartamento comprato con le agevolazioni iva al 4%?
2)Il canone di affitto diventerebbe il suo primo reddito e se si, pagherebbe lui stesso le tasse o i genitori?
3)Sarebbe esente dal pagamento dell ICI prima casa (ricordiamo che e’ domiciliato fuori)?
3)Se non fosse esente, l’ ICI la pagherebbero i genitori per lui?
E’ un macello, e mi scuso in anticipo
Grazie
on Giovedì, Giugno 26th, 2008 alle 14:58:
anche io avevo il dubbio se pagare l’ici avendo una sola abitazione dove però non risiedo.
Anche questo bolg conferma ciò che altri esperti mi dicono, devo pagare normalmente.
on Giovedì, Giugno 26th, 2008 alle 18:16:
@Luca
Capisco la foga robintremontiana per cui molto piace alle persone pensare che pagare meno tasse sia meglio, ma a ben vedere cosa accadrebbe?
I ceti meno abbienti risparmierebbero poco in valore assoluto, ma sarebbero privi di servizi (genericamente welfare), i ceti più ricchi che possono permettersi case in cui si pagano ICI di 1000 euro sarebbero ancora più ricchi e potrebbero accedere a servizi privati per cui la mancanza di servizi pubblici non sarebbe per loro un problema. Insomma proprio il contrario di quello che faceva Robin Hood: rubare ai poveri per dare ai ricchi facendo credere che in questo modo si dà anche ai poveri.
La fiscalità generale deve essere solidale e garantire una redistribuzione di risorse a favore di chi ha meno. Accettando solo la logica della detassazione (del costo del lavoro, si badi bene, non solo dei salari. La detassazione sulle retribuzioni per non appesantire i costi alle imprese è una frase che piace molto alle imprese; se detasso i salari avvantaggio solo i lavoratori e non creo sgravi alle imprese che invece puntano proprio a detassare a diminuire ulteriormente il cuneo fiscale riducendo ancora il costo del lavoro. Peccato che questo beneficio già ce l’hanno avuto con il governo Prodi, mentre i lavoratori hanno raccolto solo briciole) entriamo nella logica del neoliberismo egoista: ognuno pensa per se e chi non sta a galla che muoia, con tutti i filistei!
Poi questo moderno robin hood che mi pare più un azzecca garbugli, con il fido scudiero sancho pancha Sacconi si è inventato che detassando gli straordinari ed i salari variabili legati alla produttività si sarebbe dato respiro e soldi alle famiglie italiane. Domanda: il lavoratore può decidere autonomamente di fare gli straordinari? Ovvero il lavoratore può scegliere di aumentare il proprio reddito lavorando di più? No, perché lo straordinario è richiesto dall’azienda e non deciso dal lavoratore. Ed anche qualora il lavoratore presti la sua opera presso un’azienda che richiede lo straordinario è sensato pensare che potrebbero esserci lavoratori non in grado di fare straordinari? Per esempio tutte le donne, che si devono occupare anche della cura della famiglia, non sono in grado di aumentare il proprio monte ore lavorativo perché si devono occupare della famiglia… tutti bellamente esclusi dai provvedimenti che daranno fiato ai nostri redditi!!!
Insomma ravvedo molta demagogia e populismo in queste scelte, ma poca, anzi pochissima intenzione di aiutare realmente le classi meno abbienti… Segnalo, per inciso, che nella tanto sbandierata Danimarca i redditi più alti pagano fino al 60%, altro che abolizione dell’ICI!!!
on Domenica, Giugno 29th, 2008 alle 15:32:
Ho letto gia una risposta a questa mia domanda ma mi pare incongruo. Sono possessore di una prima casa dove risiedo e per motivi di lavoro devo trasferirmi in altro comune dove affittero’ un appartamento. Intendevo affittare alla pari il mio e trasferire semplicemente i soldi dell’affitto ricevuto a quello che devo pagare. Quindi zero quadagno per e posesso reale di una sola casa; guadagno invece per l’erario che si incamerebbe le tasse di due contratti di affitto . Mi pare di capire pero’ che alla faccia del gran parlare di mobilita’, andate e trasferitevi, non piu’ bamboccioni ecc., tutto questo non sia possibile e la residenza e’ strettamente legata alla casa di abitazione con relativa esenzione Ici e altre facilitazioni. Pare una presa in giro ed un incentivo agli affitti in nero perche’ stando cosi’ le cose dovrei pagare le tasse sull’affitto pecepito, l’ici sulla prima e unica casa, enel e tasse varie con tariffe seconda casa e tutto cio’ perche’ non ho la fortuna di avere un lavoro sulla porta di casa. E’ cosi’?
on Domenica, Giugno 29th, 2008 alle 20:13:
@alberto:
L’esenzione è sull’abitazione principale, se non ci abiti non è abitazione principale (errato dire “prima casa” che sembra solo la prima acquistata…).
Il criterio della residenza è un criterio, come tale giusto e sbagliato allo stesso tempo, ma pur sempre un criterio valido e ragionevole fino a prova contraria.
Se nell’immobile non ci abiti e lo dai in locazione a terzi è ovvio che dovrai pagare l’Ici, non applicandosi al tuo caso l’esenzione per la perdita della funzione di “abitazione principale”. Considera che trasferendoti in locazione per motivi di lavoro, oltre alla compensazione tra locazione che paghi e locazione che ricevi - come da tua ipotesi - potrai ottenere eventualmente anche una detrazione supplementare in sede di dichiarazione dei redditi se il tuo reddito rientrerà nelle fasce di diritto.
La situazione in sé non mi sembra assurda; nè la regola della residenza nell’abitazione principale quale criterio per l’applicazione dell’esclusione di imposta.
Saluti,
Luca
on Domenica, Giugno 29th, 2008 alle 20:14:
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Martedì, Luglio 15th, 2008 alle 15:15:
ciao mio marito e ferrovierre e stato assunto nelle marche devo pagarel ici che da un anno lo abbiamo raggiunto? e abbiamo cambiato residenza e tutto esiste una legge in merito grazie
on Venerdì, Agosto 8th, 2008 alle 13:42:
Buongiorno,
mia Moglie ed io siamo residenti in Germania, siamo propietari di una casa di ca. 110 mq² nel comune di Santeramo in Colle (Italia) di nostra propietá.
Con l´abolizione dell´ICI - essendo la prima casa, potremo godere anche noi dell’esenzione di questa tassa ?
Ringraziamo per una Vs. Rispotsa.
on Domenica, Agosto 10th, 2008 alle 08:58:
Buongiorno Antonio.
In linea di principio la residenza all’estero escluderebbe il criterio di “abitazione principale” dell’immobile in Italia, ma c’è una novità: le abitazioni, e pertinenze, degli italiani all’estero sono considerabili “abitazioni principali” in Italia dal soggetto residente all’estero purché non locate (e purché l’immobile non sia di categoria catastale restante assoggettabile all’imposta).
Novità che subito era sfuggita anche a me, come puoi notare tra i commenti cui ho risposto.
Quindi può darsi che il tuo immobile sia esente da Ici ma è sempre bene verificare presso chi ti segue in questo adempimento ovvero, se fai da te, chiedere un consulto a un professionista con documenti in mano. La metratura non è di per sé un dato che può confermare la tipologia catastale esente da Ici (A1, A8 e A9 continuano a pesare dell’Ici).
In bocca al lupo.
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Agosto 17th, 2008 alle 00:11:
[…] Qualcuno può spiegarmi che cosa passa per la testa a Bossi quando minaccia la reintroduzione dell’Ici? Sì, proprio di quell’imposta che non piaceva agli italiani. Lui dice che i cittadini sono contenti di pagare se sanno che i soldi vanno al proprio Comune, ma io ci credo poco, soprattutto se l’imposta è nuovamente quella sugli immobili. Prodi l’abbassa, Berlusconi la toglie, Bossi la rimette? C’è qualcosa che mi sfugge, aiutatemi. O si sono accorti della probabile illegittimità della norma di esenzione Ici, o gli enti locali non ci stanno proprio dentro con i conti, o si vuole attirare l’attenzione… » Categoria Politica di Loud alle 0:11. torna su […]
on Lunedì, Agosto 18th, 2008 alle 14:40:
Ho acquistato a maggio il 50% di un appartamento godendo di tutte le agevolazioni prima casa, ma, oggi, risiedo in un comune differente anche se abito nella casa in questione. Vorrei spostare la residenza il più tardi possibile per motivi economici(banale assicurazione dellla macchina che mi raddoppia al cambio di residenza). Qual è il tempo massimo che ho a disposizione per evitare di pagare l’ICI? Inoltre mio marito non ha potuto godere delle agevolazioni per l’acquisto poichè ha un’altra casa intestata, ma, volendo avere l’esenzione totale sull’appartamento, sarebbe sufficiente per lui trasferire la residenza nella casa attuale? I tempi?
Grazie mille e complimenti vivissimi per il blog..
on Martedì, Agosto 19th, 2008 alle 10:46:
Ciao Elisa,
grazie dei complimenti.
Per quanto riguarda la tua situazione bisogna stare attenti: cercare soluzioni apparentemente perfette dal punto di vista legale, al solo scopo di non pagare un’imposta, è un comportamento elusivo e può essere scoperto e perseguito dall’amministrazione finanziaria. Questo blog è un blog, non un sito per consulti gratuiti, e non è volto a suggerire manovre elusive.
Posso comunque rispondere a parte delle tue domande, ricordandoti però che è bene che tu faccia riferimento al professionista che ti ha seguito negli atti intrapresi, a partire dal notaio.
Infatti, per non perdere le agevolazioni prima casa di cui hai usufruito al momento dell’acquisto, devi trasferire la resindenza nel Comune ove ubicato l’immobile entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori (regola generale per le case in costruzione) o dalla data di acquisto e di eventuale mutuo. Dovresti trovarne precisa indicazione nel rogito ovvero chiedi al notaio.
La mancata destinazione ad abitazione principale entro i 6 mesi comporta la perdita delle agevolazioni e del diritto alla detrazione degli oneri d’acquisto e degli eventuali interessi del mutuo.
Fino a tale momento, però, non paghi l’Ici se vivi nell’immobile, in quanto l’imposta segue il concetto di ‘dimora’, che per presunzione coincide con la resindenza salvo prova contraria. Se non cambi la residenza ma la adibisci ad abitazione principale dovrai almeno consegnare al Comune la c.d. Dichiarazione Ici, affinché esso sia informato dei motivi che ti danno diritto a riduzione/esenzione di imposta.
Se il Comune ti chiederà l’imposta allora dovrai dare prova della dimora, se non possibile soggiacerai all’imposta ad aliquota ordinaria sino a cambio di residenza (una prima prova può derivare dalla Dichiarazione Ici e dal controllo di effettiva abitazione nell’immobile da parte dei Vigili).
Ti ricordo che l’Ici si paga in due rate (giugno e dicembre) ma questa è solo la modalità di pagamento, in quanto l’imposta è calcolata mese per mese sul possesso dell’immobile di almeno quindici giorni nel mese su cui cominciare (o terminare) di calcolare l’importo dovuto all’ente locale.
Se tuo marito ha un altro immobile e non l’ha venduto, potrà non pagare l’Ici sull’immobile nuovo trasferendoci la residenza, ma sia chiaro che vi deve effettivamente abitare altrimenti tale comportamento sarà elusivo e in caso di controllo riceverà la richiesta di pagamento con interessi e sanzioni. Inoltre, non pagando l’Ici su questo immobile nuovo, dovrà però pagarlo sull’altro immobile in suo possesso in quanto seconda casa - salvo altri elementi qui mancanti - e quindi con aliquota ordinaria e non agevolata (salvo che non sia locato).
La regola legale è che l’Ici è esentata sugli immobili adibiti ad abitazione principale, intendosi tali quelli dove il soggetto vive (cioè vi dimora abitualmente), che si considera coincidente con la residenza salvo prova contraria.
Tutte queste considerazioni, per non sbagliare e per non trarre conclusioni elusive, è meglio prendere con il supporto di un professionista che vi possa consigliare dopo aver capito la vostra situazione e aver preso dei documenti utili.
Spero comunque di esserti stato d’aiuto.
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Agosto 24th, 2008 alle 07:40:
sono proprietario al 50% di una casa, per me prima casa e quindi esente da ici. seconda casa per mia moglie . Se mio figlio prende la residenza si deve pagare l’ici sul 50% non esente?grazie
on Venerdì, Settembre 19th, 2008 alle 10:46:
Non ho trovato le risposte alle domande fatte e mi interesserebbe sapere se si o no gl’italiani residenti all’estero devono ancora pagare comunque l’ICI o solo se l’immobile è dato in locazione.
Grazie !
on Venerdì, Settembre 19th, 2008 alle 19:08:
perche 1 italiano 1 di sposare donano tutti ahi figli,poi il lavoro lo fa la moglie acudice,e altre.ect,,si io mi comporto come moglie,vera,o vendeno o fanno testamento ,non credi che a diritti pure lei ala sua morte,i figli a volte generalmente non fanno niente,sono visiati,senza voglia,senza,niente
on Martedì, Settembre 23rd, 2008 alle 09:28:
a quando le risposte??
grazie , in cortese attesa e speranzoso di riceverle un saluto
ruggero
on Giovedì, Settembre 25th, 2008 alle 23:40:
ruggero, mi disp del ritardo ma ho avuto molti impegni e questo, cmq, è solo un blog.
se il figlio prende la residenza e vive nell’immobile con comodato d’uso, anche la moglie potrebbe trovare l’esenzione per assimilazione ad abitazione principale (perché dato in comodato a parente entro il 2′ grado), ma bisogna verificare se tale assimilazione è regolamenta dal Comune…
su casi simili vedi le risp precedenti qui sul blog, ed è cmq meglio sentire dal Comune e da un professionista per evitare contestazioni sul fatto che il comodato non viene concesso completamente ma solo sulla parte della moglie (cmq legittimo, tant’è che nell’immobile vivreste in due, tu e figlio).
se però il figlio intende prendere la residenza solo per esentare da imposta la madre ma senza andarci ad abitare, allora la manovra è di elusione fiscale e i Comuni si stanno accorgendo di questi cambi di residenza in aumento.
ciao
luca
on Giovedì, Settembre 25th, 2008 alle 23:43:
Santina, la risp è già nei commenti precedenti: se l’immobile in Italia non è locato a terzi allora può rientrare tra i casi di esenzione, con tutte le rémore sollevabili (mi ero persino corretto da solo, come puoi vedere più in alto) ma è così; buon per te.
Luca
on Giovedì, Settembre 25th, 2008 alle 23:45:
celeste, non ho capito la domanda.
on Giovedì, Settembre 25th, 2008 alle 23:46:
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Venerdì, Settembre 26th, 2008 alle 17:47:
Ciao a tutti.
Ho una mezza idea di affittare PARZIALMENTE LA PRIMA CASA, cioè 2 stanze della casa (che ne ha altre 2
+bagno e cucina) in cui sono residente con contratto transitorio per
studenti universitari.
Questo mi comporta la perdita dell’esenzione ICI o altri benefici?
Grazie
on Sabato, Settembre 27th, 2008 alle 17:35:
Caro Max, questo è uno dei casi in cui convivono due scuole di pensiero, una a favore ed una contro l’esenzione da Ici per immobili parzialmente adibiti a prima a casa e parzialmente locati…
Per non avere né vincitori né vinti, probabilmente la cosa più corretta sarebbe escludere l’Ici solo per metà immobile, pagando la restante metà con aliquota riferita agli immobili locati.
Sinceramente sono troppo combattuto per darti un consiglio.
In studio abbiamo avuto un caso analogo, il collega ha suggerito il pagamento dell’imposta (seppur con delle perplessità), ma il cliente ha preferito considerarsi completamente esente… sino a prova contraria.
Meglio che rivolgi la domanda a chi di solito ti segue sul piano fiscale (tipologia di immobile e di contratto di locazione, nonché situazione fiscale in generale potrebbe far emergere elementi qui non considerati) e magari anche al tuo Comune di residenza per sentire la loro opinione (metti che abbiano regolamentato questo caso…).
Ciao
Luca
on Domenica, Settembre 28th, 2008 alle 09:59:
Grazie Luca, anche della chiarezza.
Capisco quello che dici. Comunque pensavo che in ogni caso mi conviene affittare, perchè di ICI l’anno scorso ho pagato 450 euro circa (con detrazione di 103,00E) per cui anche se dovessi pagarne metà (a patto che non aumentino l’aliquota) andrebbe tutto sommato bene.
Ho provato a leggere la guida ad unico sul discorso di deduzione prima casa, questa la dovrei perdere essendo l’affitto maggiore della rendita catastale.
Max
on Mercoledì, Ottobre 8th, 2008 alle 15:54:
Ciao, innanzi tutto complimenti per il blog.
Domanda: ho comprato casa nel Comune dove ero già residente (vivo però a casa dei miei).
Questa è di fatto la mia prima casa ed ho usufruito delle agevolazioni fiscali relative, ma ancora non ho spostato la residenza, a motivo dei lavori di ristrutturazione ed anche perchè i benefici di prima casa necessitano solo della residenza nello stesso Comune…
Sono in DUBBIO sull’ICI però!
Di fatto questa è la mia prima casa (non ne ho altre) MA non ci vivo perchè la sto ristrutturando…ho diritto all’esenzione?
Anche perchè NON POSSO spostare lì la residenza, dato che ad un controllo dei vigili, io non sarei presente (al più troverebbero gli operai per un paio di mesi almeno).
Secondo voi?
Grazie mille.
on Giovedì, Ottobre 9th, 2008 alle 17:01:
Caro David, l’ICI va pagata in quanto l’immobile non è adibito ad abitazione principale fino a quando non vi dimorerai e lì prenderai la resindenza (infatti è abitazione principale quella in cui il soggetto dimora abitualmente e, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica per espressa previsione di legge).
Ciao, Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Martedì, Novembre 4th, 2008 alle 13:18:
Questo D.L.93/08 mi inquieta un pochino,perchè nella mia busta paga,oltre alla tassa per la regione,mi sono trovato:
PAR.AGEV.D.L.93/08 + 153.00€
RIT.D.L.93/08 - 153.00€
RIT.D.L93/08 10% - 15.30€
Allora,me li hanno dati,se li sono ripresi e me li hanno tassati!!!!!!
on Giovedì, Novembre 6th, 2008 alle 11:45:
Hei!! di casa,c’è nessuno?Toc toc!
on Giovedì, Novembre 6th, 2008 alle 17:37:
Caro Michele, mi sembra un po’ strano e assurdo… Noi la detassazione sugli straordinari la applichiamo, e quindi sull’importo in questione il soggetto ci paga il 10% di tasse anziché le aliquote ordinarie. Fatti fare un controllo della paghe da qualche professionista.
Mi fermo qui perché siamo in Off Topic
on Venerdì, Novembre 7th, 2008 alle 14:59:
Ciao,
chiedo il tuo aiuto per la risoluzione di un problema :
- Io e mia moglie siamo in separazione dei beni
- Io sono proprietario di una appartamento da circa 1 anno e 1/2 ed in questo viviamo con i figli
- Mia moglie si’ e’ intestata un altro appartamento spostando in esso la residenza
(con tanto di allaccio luce-gas-acqua e montaggio di cucina componibile ed arredo camera letta).
Il vigile di quartiere non concede al momento la residenza a mia moglie facendo continue visite di controllo, talvolta trovando mia moglie ed altre volte no, quasi pretendendo una presenza continua e costante. E’ mai possibile dover vivere
quasi come agli arresti domiciliari ? Tra l’altro tra poco arrivera’ anche da pagare l’utenza-rifiuti………Come ci dobbiamo comportare ?
on Sabato, Novembre 8th, 2008 alle 14:41:
Caro Enrico,
è palese che il cambio di residenza sia effettuato per eludere la normativa ICI e per ottenere le agevolazioni prima casa, e il vigile lo sa. Quindi fa il suo dovere a non concedere la residenza. Anche se la concedesse, comunque, la residenza non coinciderebbe con la dimora e quindi l’Ici sarebbe comunque da pagare (per rimanere nel tema di questo post). Inoltre la moglie vive nel tetto coniugale quindi il cambio di residenza non permetterebbe di avere le agevolazioni Prima casa, palese l’intento elusivo e l’amministrazione finanziaria ci metterebbe poco (anche per presunzioni semplici, come il controllo sui consumi) che è stato studiato un sistema per eludere parte del gettito fiscale.
Restando vero quanto detto sull’ICI, che viaggia sul discorso di dimora (abitazione principale), per quanto concerne le agevolazioni Prima casa il discorso cambiarebbe, in favore, qualora la moglie non sia contitolare dell’immobile di dimora coniugale (ma questa è competenza notarile, da cui mi tengo fuori).
La mia opinione è, ahimé, in linea con l’atteggiamento del vigile. Ma il mondo gira spesso al contrario
Luca
on Giovedì, Novembre 27th, 2008 alle 22:19:
viviamo in un appartamento di cui mia moglie è l’unica proprietaria (acquistato prima del matrimonio). Successivamente abbiamo acquistato un box (entrambi proprietari al 50%). Vorrei sapere se posso considerare anche per la mia metà box l’esenzione ici come pertinenza prima casa o, se come mi hanno detto al comune, vale l’assurdo per cui metà box (di mia moglie) è pertinenza 1^ casa con aliquota ridotta (da quest’anno nulla) mentre l’altra metà è da non ritenersi prima casa per cui no posso nè godere dell’esenzione, nè applicare l’aliquota ridotta ma quella ordinaria. In definitiva non sembrerebbe l’ICI un’imposta sull’immobile (che comunque è pertinenziale all’abitazione) ma sul proprietario.
on Venerdì, Novembre 28th, 2008 alle 07:21:
Caro Francesco, concordo pienamente con la risposta del Comune.
on Giovedì, Dicembre 4th, 2008 alle 10:39:
Buongiorno vorrei chiarirmi un dubbio:
a gennaio dovrei cambiare la residenza in un altro pase (dove vivono i miei genitori) per poter iscrivere la bambina in quell’asilo.
Io pero’ sono proprietaria della casa in cui vivo tutt’ora della metà.
Dovro’ pagare l’ICI come seconda casa anche se io non sono proprietaria della casa dei miei genitori.
Purtroppo devo spostare la residenza seno’ non mi prendono mia figlia all’asilo.
Grazie mille erika
on Giovedì, Dicembre 4th, 2008 alle 16:52:
buonasera e grazie in anticipo per chiarire i ns. dubbi:
io e mio marito abbiamo comprato al 50% nel marzo 2008 la nostra prima casa, nella quale abitiamo dal dicembre 2007 (era di un parente che ce l’ha venduta in marzo)
quindi é la ns. dimora da un anno
ad ottobre, io ho chiesto e ottenuto la residenza qui.
mio marito ha chiesto la residenza oggi.
Il Comune dice che io devo pagare ICI da marzo a ottobre e mio marito da marzo a dicembre, cioé dalla data di acquisto a quello di residenza certificata.
Inutile produrre consumi dei mesi di effettiva residenza…
E’ giusto ? Dobbiamo pagare ?
grazie mille per farci sapere e complimenti per le risposte, professionali ma chiare (il che é molto raro…)
on Lunedì, Dicembre 8th, 2008 alle 16:27:
ciao ti pongo questo problema:
sono proprietario di un immobile in cui ho residenza , domicilio fiscale e domicilio. Abito però in un comune diverso dell’ubicazione dell’immobile, praticamente abito in casa della mia ragazza.
La mia proprietà è l’unica e prima casa che posseggo. Avendola affittata pur mantenendo la mia residenza devo pagare l’ici per seconda casa o sono esente? comunicando la cessione del fabbricato in comune ho dovuto pagare l’ici come seconda casa, se porto residenza e domicilio nel comune della mia ragazza rimango comunque proprietario di una casa? devo pagare ancora ici seconda casa?
altra domanda:
l’inquilino precedente ha preteso gli interessi legali sulla cauzione versata su un libretto al portatore in banca, che io dovuto dare personalmente in quanto la banca non mi ha liquidato nessun interesse dopo due anni. E’ normale e giusto tutto ciò?
on Sabato, Dicembre 13th, 2008 alle 09:06:
erika, se continuerai a dimorare in Italia non dovrai pagare l’Ici in quanto rimarra qui la tua dimora abituazione (ergo abitazione principale); potrà arrivarti qualche avviso di liquidazione dal Comune: in tal caso dovrai procedere con un’istanza di annullamento in autotutela motivando che vivi comunque nella tua abitazione e, quindi, si verifica l’esenzione secondo i presupposti dell’imposta e D.L. 93/08.
inoltre, ci sono delle assimiliazioni anche per gli italiani all’estero, ma non mi pare questo sia il tuo caso.
in bocca al lupo per l’asilo della bimba.
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Sabato, Dicembre 13th, 2008 alle 09:24:
marina, effettivamente il requisito della residenza è quello che elegge la normativa ponendo una presunzione di dimora abituale, ma recita anche “salvo prova contraria”; il Comune normalmente inizia ad esentare il soggetto passivo d’imposta a decorrere dalla variazione di residenza, e la “prova contraria” mi pare posta a favore del Comune affinché possa pretendere l’imposta anche dai residenti quando si scopre che essi non dimorano realmente dove fissano la residenza.
Ma se l’acquisto è stato fatto ad abitazione principale, si può tentare di convincerli in sede di autotutela (istanza) se hanno inviato un avviso di liquidazione, ovvero comunicare loro che l’immobile è adibito ad abitazione principale mediante la dichiarazione Ici, che va fatta entro la scadenza della dichiarazione annuale dei redditi.
A questo punto, in caso di pretesa tributaria, dovranno collaborare accettando la vostra buona fede con la quale dimostrate di vivere nell’immobile e sarà a carico loro l’onere probatorio della “prova contraria” per obbligarvi al pagamento dell’imposta.
Fammi sapere come va a finire, purtroppo la materia crea disguidi perché la norma non è precisa, nemmeno adesso che recita la presunzione di abitazione principale con la residenza, specificando poi il requisito della dimora abituale e della prova contraria.
di solito, a scanso di equivoci, chi abita nell’immobile (cioè vi dimora) fissa lì anche la residenza e il problema cessa di esistere. ma i casi difformi posso assicurarti che sono molti, lasciando troppo spesso spazio ad elusione fiscale.
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Sabato, Dicembre 13th, 2008 alle 09:35:
caro sergio, sì, devi pagare l’Ici perchè anche se hai fissato domicilio e residenza nella tua casa, dimori in altro immobile. Tant’è che hai messo in locazione l’appartamento.
No dimora = No abitazione principale = Si Ici.
Il pagamento dell’imposta potrebbe avere comunque delle aliquote ridotte visto che che sull’immobile c’è un contratto di locazione a terzi, ma devi verificare la regolamentazione comunale. In altri casi si applica l’aliquota ordinaria al 7 per mille.
Resta il fatto che rimane “prima casa” ai fini delle agevolazioni fiscali eventualmente ottenute per l’acquisto, mentre non potrai più dedurre l’immobile in sede di dichiarazione dei redditi, pagandoci sopra l’Irpef e dovendo dichiarare il canone di locazione che percepisci.
Ciao.
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Dicembre 14th, 2008 alle 22:48:
ciao, ti pongo questo problema:
ho residenza in un immobile di proprietà di mia madre datomi in comodato gratuito e assimilato ad abitazione principale dal mio comune.
Avendo un box invecedi mia proprietà, sito in un altro stabile vicino, ti chiedo se devo pagare l’ici come gli anni precedenti o se rientra nell’esenzione Ici come pertinenza all’abitazione principale.
Grazie
on Lunedì, Dicembre 15th, 2008 alle 16:58:
Antonello, la pertinenza non la stabilisci tu ma deve risultare dal Catasto, dietro determinati requisiti. Da quanto esponi sembrerebbe proprio che il box auto non sia pertinenziale, pertanto non può invocarsi l’assimilazione a pertinenza dell’abitazione principale, con la conseguenza che su esso dovrai pagare l’Ici.
Ciao.
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Lunedì, Dicembre 15th, 2008 alle 18:59:
All’inizio la pensavo come te, ma avendo letto le cose che sotto ti riporto mi sono venuti dei dubbi ed anche un pò di confusione…
1)”Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Non ha alcuna rilevanza, invece, la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia “graffata” catastalmente al bene principale. Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch’essi esenti dall’Ici, sebbene separatamente accatastati e acquistati, purché essi siano posti a servizio dell’abitazione principale. ”
2) RISOLUZIONE N.12/DF 5 giugno 2008
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, vale a
dire gli immobili che, a norma dell’art. 817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od
ornamento.
Il silenzio della legge è significativo, in quanto legittima di per sé l’estensione
dell’esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se
distintamente iscritte in catasto, dal momento che, in base all’art. 818 del codice civile, “gli atti e i
rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se
non è diversamente disposto”.
Ciao e grazie.
on Martedì, Dicembre 16th, 2008 alle 12:35:
Antonello, devi effettuare una voltura catastale per rendere il box pertinenziale all’abitazione. Non importa che abbia una rendita autonoma, ma deve risultare il carattere di pertinenzialità.
Il box di cui parli, addirittura, è presso uno stabile vicino, probabilmente perché relativo ad acquisto diverso da quello compiuto con l’atto di compravendita dell’immobile.
Se tu oggi vendessi l’immobile e relative pertinenze, infatti, non venderesti il box in quanto non pertinenziale (il notaio può confermartelo). Ma se effetti una voltura allora potrai modificare tale situazione per il futuro.
Quanto scrivi conferma quanto sopra detto; purtroppo - mi permetto di osservare - stavi fraintendendo il significato del parere ministeriale. Gli articoli che citi (817-818 c.c.) servono solo per comprendere che l’esenzione investe anche le pertinenze in quanto non espressamente escluse dal decreto n.93 (e infatti i regolamenti comunali sono quasi sempre conformi nell’assimilare anche la pertinenza).
Comunque, per chiarimenti tecnici sulla voltura (non di mia competenza) ti suggerisco di rivolgerti al Catasto.
Ciao
Luca
on Martedì, Dicembre 23rd, 2008 alle 07:41:
ciao luca .
potresti darmi qualche delucidazione riguardo il pagamento ici sulla prima casa?
ho acquistato una casa con pertinenze nel novembre 2007 ma la stò ristrutturando quindi non posso viverci essendo un vero cantiere
attualmene vivi in un comune vicino nella casa dei miei devo comunque pagare l’ici lo stesso?
grazie per la risposta
on Sabato, Gennaio 10th, 2009 alle 03:15:
Ciao,
vorrei ri chiederti se i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, proprietari di abitazione non locata, rientrano nell’esenzione ICI o continuano ad avere solo l’agevolazione come in passato?
Il mio comune continua ad affermare che la cosa e’ demandata al regolamento comunale, siccome non lo hanno previsto devo pagare ma ho l’agevolazione prima casa. grazie per il chiarimento
on Domenica, Gennaio 11th, 2009 alle 04:46:
ciao a tutti…
…spero in un vostro aiuto
ho acquistato una casa e ho stipulato il rogito ad ottobre. dovendo fare il cambio di residenza ( solo della via abitando nella stessa città) ho dovuto arredarla(quando escono i vigli per il controllo vogliono i mobili) e, purtroppo ci vogliono i tempi tecnici, ..poi le vacanze varie.. fatto sta che ora a gennaio sono andato a spostare la mia residenza dove vivo con i miei genitori a quella nuova e mi sono sentito dire che devo pagare l’ici dal mese di ottobre (mese del rogito) a dicembre + interessi + la mora del 6%per il ritardo del pagamento!!!
ma se l’ici è abolita cosa devo pagare??!!! e poi quella è la mia prima ed unica abitazione!
ho sentito dire anche che c’è anche una “legge” che proclama l’agevolazione dell’ici per cambio residenza da 6 mesi ad un anno. in questo caso sarei salvo…
sapete dirmi qualcosa in merito?
grazie a tutti per aver almeno letto il post
on Lunedì, Gennaio 26th, 2009 alle 18:03:
@angelo:
da quello che scrivi mi pare di sì, devi pagare l’Ici perché non hai ancora preso la residenza nel Comune, peraltro non dimorandovi ancora. La ristrotturazione parte dal presupposto che l’immobile c’è ed è in tuo pieno possesso, ancorché i lavori in corsi lo rendano un cantiere…
Almeno questo è quello che mi viene in mente al volo.
@daniela:
credo tu possa trovare la risposta tra i commenti precedenti, quando parlavo di italiani all’estero.
@ivan:
sì, l’Ici segue la residenza (salvo prova contraria circa la dimora effettiva) ed il presupposto dell’imposta è il possesso dell’immobile, pertanto dovrai pagare l’Ici dalla data di acquisto sino al cambio di residenza, con interessi e sanzioni in sede di ravvedimento se trattasi di pagamento tardivo.
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Aprile 26th, 2009 alle 09:34:
Scusate, ma se si acquista una casa allo stato grezzo (che diverrà prima casa non appena sarà possibile trasferirvi la residenza) come viene conteggiata l’Ici? mi è stato detto che si considera il valore del terreno edificabile; ora, le mie considerazioni sono queste:
- di fatto non può essere considerato terreno perchè vi sopra una casa allo stato grezzo
- non può neppure essere considerata una casa perchè di fatto non è possibile prendere la residenza ed è attualmente inabitabile
Che ne pensate?
on Martedì, Aprile 28th, 2009 alle 09:48:
Ciao Claudia, dovresti anzitutto verificare l’accatastamento. Potrebbe risultare come “area edificabile” e in tal senso conteggiare l’imposta.
Luca
on Martedì, Maggio 26th, 2009 alle 11:57:
Ciao
un quesito:
Si deve pagare l’ICI su un box di proprietà, pertinenziale ad una abitazione di cui si possiede solo la nuda proprietà (usufrutto ai genitori) dove però si ha la residenza?
Grazie
on Martedì, Giugno 2nd, 2009 alle 18:19:
vorrei sapere se anche il 2° box della prima casa è esente daLL ICI ?
on Martedì, Luglio 21st, 2009 alle 15:46:
Antonio, scusami del ritardo ma sono stato piuttosto impegnato e ormai questo post è vecchiotto… Inoltre la domanda è parzialmente off-topic, ma ti do un dritta lo stesso.
Il box pertinenziale all’abitazione princiapale è escluso da imposta (salvo che non si tratti di A1, A8, A9) in quanto segue l’unità immobiliare principale.
In caso di usufrutto, l’imposta - oggi esclusa laddove applicabile il decreto legge 93/08 (v. sopra) - è carico dell’usufruttuario, dunque non gravando sul nudo proprietario per effetto delle norme civilistiche.
Ciao
Luca
on Martedì, Luglio 21st, 2009 alle 15:53:
giuseppe, anche a te chiedo scusa del ritardo, ma gli impegni sono tanti e ormai questo post è vecchiotto nonostante non perda di visibilità essendo argomento “hot”…
rispondo anche al tuo commento-quesito, anche se richiederebbe esame diverso non essendo oggetto del post del blog.
Il 2° box, purché pertinenziale all’abitazione principale (lo si desume dagli atti di compravendita o dal catasto) e sempreché non l’immobile di riferimento non sia un A1, A8, A9, è escluso da imposta per effetto di tale sue pertinenzialità all’immobile su cui viene esclusa l’imposta ai sensi del d.l. 93/08.
Di recente, peraltro, la Cassazione si è pronunciata dichiarando che sono illegittimi i regolamenti comunali (che si occupano della regolamentazione dei tributi locali) qualora prevedano che in caso di più unità pertinenziali solo la prima resti “esentata” dall’imposta, in quanto il carattere di pertinenzialità presuppone il medesimo trattamento (esclusione da Ici) riservato all’immobile cui le pertinenze afferiscono.
Ciao,
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Martedì, Agosto 4th, 2009 alle 14:12:
Vivo in Svizzera da 43 anni ho una piccola casetta in sicilia ereditata dai miei genitori 50m circa, ho sempre pagato l’ici l’aqua é la luce. non é in affitto. trovo assurdo di pagare l’ici come prima casa. Vorrei sapere per favore cosa devo fare per essere esente di questa tassa detta ICI. é la sola cosa che possiedo in italia per passare 10 giorni à l’anno.
Saluti .. Antonino Incontro.
on Martedì, Agosto 4th, 2009 alle 14:25:
vi prego di rispondere é inviarmi le leggi con gli articli di legge per potere giustificare à chi di dovere. Cortesemente la ringrazio ele mando i miei migliori saluti. Antonino Incontro.
on Martedì, Agosto 18th, 2009 alle 12:27:
Antonino Incontro Vivo in Svizzera da 43 anni ho una piccola casa in sicilia non é locata, ho sempre pagato L’ici. Come devo fare per essere esnte di questa tassa. la sola cosa che possiedo in italia per passare 15 giorni all’anno.
on Mercoledì, Agosto 19th, 2009 alle 08:56:
@ Antonio Incontro
Ciao Antonio, una domanda analoga è già stata fatta nei commenti (di Saverio e un altro Antonio), ti incollo comunque un estratto al riguardo:
“In linea di principio la residenza all’estero escluderebbe il criterio di “abitazione principale” dell’immobile in Italia, ma c’è una novità: le abitazioni, e pertinenze, degli italiani all’estero sono considerabili “abitazioni principali” in Italia dal soggetto residente all’estero purché non locate (e purché l’immobile non sia di categoria catastale restante assoggettabile all’imposta).”
Comunque sia, per l’esattezza del caso, è sempre bene rivolgersi al proprio consulente fiscale che conosce nel dettaglio la nostra situazione patrimoniale, ricordando che questo è un blog e quanto indicato non è consulenziale ma solo un esposizione di pareri personali tra Chi scrive e Chi legge e commenta.
Ciao e grazie del passaggio!
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Martedì, Settembre 1st, 2009 alle 20:23:
sono un siciliano residente all’estero da 50 anni , ho sempre pagato l’ici nel mio comune di partinico. con la nuova legge del 27 maggio 2008 cosa dovrei pagare come ici. A premettere che la mia unica e sola casa si trova in campagna fuori dal paese e io sono pensionato e ho 74anni .
on Lunedì, Settembre 7th, 2009 alle 09:56:
@Gaspare Avvenire:
alcune info le trovi tra i commenti sopra, comunque questo è un blog e non un sito di consulenza pertanto è bene rivolgersi al proprio consulente o commercialista per l’esattezza su “Se” e “Quanto” pagare, fornendo elementi chiari (documenti) per una disamina generale della situazione patrimoniale.
Saluti,
Luca
on Domenica, Novembre 29th, 2009 alle 13:45:
Ciao Luca innanzitutto complimenti per il blog molto utile che mandi avanti.Ho appena aquistato un’appartamento a Roma come prima casa intestandolo a me e alla mia ragazza e dato che abbiamo la residenza tutti e due a Roma a casa dei miei genitori vorrei sapere come fare per non perdere l’appartamento dei miei dato che è dell’ater.Se ho capito bene per avere l’agevolazione prima casa bisogna avere la residenza nello stesso comune dove e’ stato aquistato l’appartamento ma non nell’appartamento in questione.Quindi se io rimango a casa dei miei con la residenza e la mia ragazza se la sposta in quello nuovo, un domani (spero il piu’ tardi possibile), quando i miei genitori non ci saranno piu’ dovrei intestare l’appartamento aquistato alla mia ragazza e io potrei diventare proprietario di quello dell’ater giusto?Ma quanto mi costerebbe questo cambiamento ?E soprattutto come funzionerebbe per i contratti delle utenze oppure per scaricare il mutuo con il 730 a fine anno ?
on Mercoledì, Dicembre 2nd, 2009 alle 12:17:
a proposito di uso gratuito ai genitori e ici, se un Comune dopo la 93/2008 ha deliberato solo l’aliquote per le abitazioni non principali ma non si esprime sugli altri tipi di esenzione, come ci si comporta? vale la 93/2008 e quindi , dato che nella mia seconda casa abita mia madre non pago nulla o devo comunque pagare seppure con l’aliquota decisa dal Comune . cioè in mancanza di delibere eregolamenti come mi devo comportare?Grazie mille asiram 50
on Mercoledì, Dicembre 2nd, 2009 alle 16:44:
@Valerio: E’ bene che tu ti rivolga a professionista di fiducia perché ci sono più elementi che entrano in gioco nella fattispecie prospettata.
@asiram: l’esenzione si applica di diritto nelle ipotesi di legge, ossia abitazione principale e in quelle assimilate dal Comune con apposito regolamento, nonché nel caso di separazione/divorzio per la quota di proprietà del soggetto non assegnatario della casa se non possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di altro immobile nel medesimo comune.
Ogni altra misura è determinata dal Comune mediante regolamento, facendo quindi fede le aliquote deliberate e, nel caso che hai descritto, sembrerebbe che tu non abbia diritto all’esenzione se il Comune non ha previsto l’assimilazione, semmai pagherai l’Ici con aliquota agevolata secondo le previsioni dell’ente locale.
Naturalmente è bene (anzi, fondamentale) che tu ti rivolga ad un professionista per verificare la correttezza di quanto dico con specifico riferimento al tuo caso e alla zona di residenza e ubicazione dell’immobile e ti suggerisco di dare anche un giro al Comune stesso, Ufficio Tributi, se non l’hai già fatto.
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Domenica, Gennaio 31st, 2010 alle 13:33:
Ciao luca ti pongo una domande per il mio caso,io ho ereditato una casa dai miei genitori da circa 2 anni,a febraio 2009 mi sono separato da mia moglie,lei ci abita per volere mio ,ma io mi sono trasferito a milano in una casa in affitto da fine giugno ho chiesto la residenza da giugno 2009,mi e’ arrivata ha inizio gennaio, vorrei sapere se devo pagare l’ici sulla mia proprieta’ non lo mai pagata da quando lo ereditata,in quel momento venne messa l’esenzione sulla prima casa,l’avevano pagata i miei genitori. Ad oggi devo pagare l’ici? grazie distinti saluti
on Lunedì, Maggio 10th, 2010 alle 10:07:
domanda: mio nono, 91enne, handicap al 100%, ha una seconda casa (credo un palazzo signorile, ma ignoro la categoria, forse a8!!) su 3 livelòli, in un piccolo paese di collina. Ha diritto un una riduzione (da qualche parte leggevo del 50%) sull’imposta ici dovuta? o è una questione che spetta decidere ai sinoli Comuni?
quella sulla categoria della 2′ casa è solo una mia supposizione; se possibile gradirei una risp per entrambi i casi
grazie mille anticipatamente
fabio
on Lunedì, Maggio 10th, 2010 alle 22:53:
Ciao Fabio, in linea generale non dovrebbero esserci agevolazioni ICI speciali per i portatori di handicap, ma una lettura delle delibere comunicali è all’uopo doverosa; sempre in linea generale, inoltre, la seconda casa intesa quella diversa da abitazione principale (residenza) e libera da diritti di godimento sopra pone l’immobile a tassazione, secondo le aliquote deliberata dal Comune ed, in ogni modo, qualora la classe fosse A1, A8 o A9 allora non vi sarebbe esclusione ICI nemmeno nel caso di abitazione principale.
Il consiglio, per evitare errori, è sempre quello di rivolgersi a un Professionista o a un CAF.
on Lunedì, Maggio 10th, 2010 alle 22:57:
@antonello
ciao, scusami, mi era sfuggito il tuo commento; ti rispondo dicendoti che se hai tolto dall’immobile la residenza decade l’esclusione ICI ex D.L. 93/08 ed, inoltre, resta in ogni modo applicabile l’imposta qualora l’immobile ereditato non è stato adibito ad abitazione principale (dimora/residenza del contribuente), valendo da immobile a disposizione e soggetto a tassazione secondo l’aliquota deliberata dal Comune.
Anche a te posso consigliare di farti assistere da un Professionista o da un CAF per la corretta gestione tributaria.
Ciao, by me.
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Lunedì, Maggio 31st, 2010 alle 15:21:
Salve e complimenti x il blog. Ho appena ricevuto dal mio comune Imposta ICI 2008+relative sanzioni. Specifico che questa è la prima casa che possiedo e vi risiedo realmente dal 1° giugno 2008. Inoltre ho provveduto a suo tempo al cambio di residenza. Si tratta di una semplice svista o dovevo produrre altri documenti al comune per essere esentato dall?ICI? Grazie. Valerio
on Lunedì, Maggio 31st, 2010 alle 18:22:
@Vale: Se l’immobile l’hai acquistato nel 2008 allora non dovrebbe servire la dichiarazione ICI perché provvede il notaio con il MUI, in caso contrario serve questa; se hai la residenza nell’abitazione principale allora l’imposta non è dovuto, sempre che non si tratti di una categoria su cui continua a gravare l’imposta (A1, A8, A9).
Bisogna vedere quali sono gli elementi presupposto dell’accertamento; con l’atto rivolgiti al Comune per chiarimenti e rettifiche ovvero ad un professionista per istruire la pratica in sede di autotutela (al peggio in via legale, ma normalmente con gli enti locali si riesce a risolvere in sede amministrativa se ci sono effettivamente degli errori sulla pretesa avanzata).
Luca
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.
on Martedì, Giugno 8th, 2010 alle 17:49:
Buonasera e complimenti!!!
Ho un quesito da sottoporre che mi riversa molti dubbi.
Ho una prima casa, in una località marina, con attuale residenza acquistata nel 2005, sono passati 5 anni, per motivi personali in questo periodo sono appoggiato dai miei genitori in un altro comune, potrei affittarla nel periodo estivo con locazione turistica breve senza perdere le agevolazioni (imposta di registro, IVA, ICI)?.
Nel ringraziare anticipatamente si inviano i migliori saluti.
Mimmo
on Lunedì, Giugno 14th, 2010 alle 12:42:
Caro Domenico, grazie dei complimenti.
In merito alla tua domanda, la risposta sta nel cambiamento d’uso dell’immobile e nella durata di esso; durante la locazione l’immobile non potrà risultare tua abitazione principale e le agevolazioni seguiranno il nuovo regime fiscale di riferimento. In sostanza, durante la permanenza dai genitori dovresti riuscire a mantenere le agevolazioni di abitazione principale sull’immobile se vi mantieni la residenza (quindi dai genitori dimori o hai il domicilio), ma nel periodo di locazione l’immobile difficilmente potrà risultare anche tua abitazione principale, essendo ovvie le dichiarazioni al di là della formale residenza, pertanto pagherai l’ICI per i mesi di competenza e conseguente IRPFEF in dichiarazione dei redditi.
Non mi sento di aggiungere altro in questa sede (anche con riferimento a eventuli altri tributi, es. IVA e Imp. Reg.), consiglio di rivolgerTi ad un professionista per verificare tutte le ipotesi del caso.
Grazie del passaggio sul blog, mi fa sempre piacere leggere i commenti.
AVVERTENZA: Le risposte sul blog non sono da considerarsi in alcun modo delle consulenze; il titolare del blog non assume responsabilità sul contenuto delle risposte. Non vengono esaminati documenti, il commento è una mera risposta al questione trattata senza alcun vincolo od onere per il titolare del blog. Ogni errore dovesse derivare dalla risposta resta sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore del commento.