Giovedì, Settembre 14th, 2006

I blogger e le responsabilità per quanto pubblicano

Una questione che ha messo in allarme parte dei blogger è stata la problematica sulla responsabilità di quanto scrivono. BlogGoverno, una comunità di blogghisti che controllano e discutono l’agenda del governo italiano, ne discusse internamente ed espose i propri timori in un post nel giugno scorso (cfr. “BlogGoverno a rischio chiusura”, “La paura dei bloggers”).

Tentiamo dunque di dare un’interpretazione che tenga conto dei diversi aspetti giuridici che interagiscono nella blogsfera. Errori interpretativi e diffusione di questi reca inutile allarmismo tra gli utenti.

Responsabilità penale. E’ sempre “personale”, pertanto ognuno è responsabile personalmente di quanto scrive. Anche nel caso di blog collettivi è il singolo autore a rispondere dei propri scritti, non già la Web Community di cui fa parte. Non serve precisarlo in apposite note legali.
Ciò vale anche per i commenti inseriti dai terzi – anche se elaborati in forma anonima – poiché la responsabilità penale è, appunto, personale e non può essere direttamente perseguito il proprietario di un blog per un commento inserito da un visitatore: la Polizia Postale è in grado di risalire il mittente per il tramite di (complesse) indagini. Il proprietario del blog sui cui il commento viene inserito sarà, caso mai, responsabile della negligenza di controllo ovvero per la mancata rimozione del commento (ma di questo aspetto si veda oltre).

Responsabilità per negligenza. Nel caso di post su blog collettivi o di commenti che ledono diritti o immagine e dignità di terzi, il proprietario del blog non è responsabile personalmente dello scritto/commento lesivo – come dicevamo nel precedente paragrafo – ma può essere giudicato per il mancato controllo (negligenza) e/o la mancata rimozione di tale testo. Ad esempio, qualora un blogger trovi un commento offensivo (nei confronti di chiunque) sul proprio spazio web, è tenuto alla rimuoverlo tempestivamente per limitare i danni altrui. In tal senso, e non per la specifica responsabilità penale dello scritto offensivo, può essere avviata un’azione legale nei confronti del titolare del weblog.

Direttore del blog. Come di recente ha espresso il Tribunale di Aosta (sentenza del 26/05/2006), il titolare del blog assume le vesti di “direttore” delle proprie pagine web. A causa di errori interpretativi, forse dovuti a letture frettolose della sentenza citata, è stato frainteso il significato della chiave della sentenza: il blogger è il direttore del blog. Ragion per cui egli deve prontamente eliminare i contenuti offensivi, ovvero lesivi di diritti altrui, in quanto egli ne ha i pieni poteri d’intervento (di moderazione).
Questa raccomandazione non è tesa ad escludere i blog dalla cerchia di soggetti a cui è rivolta la legge 7 marzo 2001, n. 62, che molti bloggisti citano. La legge in esame è rivolta ai “prodotti editoriali” (si legga innanzitutto il titolo della normativa: “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”), dove dovremmo ricondurre il termine “editoriale” al significato linguistico di “editoria” che riguarda l’industria di pubblicazione (in originale del libro), l’insieme degli editori e della loro attività, dove editore è chi stampa e pubblica a “scopo commerciale”. E il blogger è sempre a scopo commerciale? La risposta è negativa.
L’equiparazione del blog ad una testata giornalistica può adoperarsi solo per chiarire che il blogger, avendo il controllo del blog, è come se ne fosse il direttore. E al discorso si aggiunge, ancorché ormai esclusa l’applicazione, che il weblog non può essere soggetto alla normativa sulla stampa poiché non sussiste alcuna periodicità di aggiornamento (art. 1, comma 3 della L. 62/2001).

Efficacia del disclaimer. E’ ormai consuetudine deresponsabilizzare i weblog (anzi, i blogger) con l’ausilio di disclaimer. Questi sono utili al lettore per comprendere agevolmente l’ambito delle responsabilità, eventualmente esterne al sito. Dichiarare di “non essere responsabili” non serve: la legge vige indipendentemente dai nostri tentativi di dissuadere i lettori dall’agire in giudizio. E se, per esempio, declinassimo ogni responsabilità per i commenti inseriti dovremmo ricordare l’inefficacia parziale di questa clausola poiché il “direttore del blog” è responsabile per il mancato controllo e/o rimozione dei commenti offensivi o lesivi di diritto altrui (cfr. secondo paragrafo).
Disclaimer inutile? Ancora una volta la risposta è negativa, seppur parzialmente, in quanto possiamo utilizzarlo per chiarire ai lettori alcuni aspetti, come l’indicazione chiara dei nominativi di “chi fa che cosa” in un blog collettivo (es. moderatore, amministratore, ecc.), secondo un lecito valido accordo interno.

Accordi tra le parti. L’autonomia contrattuale è valida. In un weblog collettivo i membri che ne prendono parte possono stipulare contratti per la divisione dei compiti e responsabilità tra loro, ai sensi degli artt. 1321 e ss. del codice civile. Questi accordi potranno essere eccepiti in giudizio per escludere taluni soggetti da determinate responsabilità (salvo quella personale di tipo penale) ovvero come elemento probatorio nell’ambito di procedimenti legali.

Ringrazio l’avv. Daniele Minotti per la gentile collaborazione prestata discutendo e condividendo le tesi alla base di questo articolo.
Luca Lodi

Bibliografia:

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» Categoria BlogGoverno, Diritto, Pubblicazioni di Loud alle 0:00.

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27 commenti
in I blogger e le responsabilità per quanto pubblicano

  1. on Giovedì, Settembre 14th, 2006 alle 00:39:

    L’articolo verrà pubblicato su Punto-Informatico.it

  2. on Giovedì, Settembre 14th, 2006 alle 01:08:

    esaustivo. ottimo lavoro.
    se dovessi farmi paranoie legislative, però, sul mio blog dovrei cacellare metà dei commenti e parte dei post…
    si spera sempre nel buonsenso dei diffamati (!!!) e nel fatto che un blog raggiunge un’audience limitata.

  3. on Giovedì, Settembre 14th, 2006 alle 09:36:

    Domanda,se il blog è in hosting in America, con dominio .com gestito e registrato da società americana a quale legge è soggetto quella Italiana oppure quella Americana?

  4. on Giovedì, Settembre 14th, 2006 alle 11:38:

    Che figata questa nuova veste grafica!!!
    Ma dove l’hai presa??

  5. on Giovedì, Settembre 14th, 2006 alle 20:47:

    Complimenti, ottimo lavoro, lo segnalo da me, ciao!

  6. on Venerdì, Settembre 15th, 2006 alle 00:19:

    @Swampthing: dai stai tranquillo, e sono d’accordo sul buon senso che sta alla base di tutto. Mentre per l’audience posso solo dirti che il testo si considera diffuso in via presuntiva per il fatto della pubblicazione web (secondo una recentissima sentenza della Suprema Corte)

    @Sir: beh, il fatto che si trovi in America significa che il contratto di hosting è soggetto a legislazione americana (questo l’ambito salvo diversi accordi col provider; non in merito a ciò che pubblichi), ma per il resto diciamo che rimaniamo nell’ambito della giurisdizione italiana se il blog di fatto è blog italiano (di persona italiana, che scrive in Italia, ecc.) tanto per capirci.
    Nel caso in cui vi sia una causa tra un italiano e uno americano (es. l’uno che offende l’altro), allora entra in gioco il diritto internazionale (di cui non mi intendo), e chiaro è l’art. 3 del. d.lgs. 218/1995, il cui primo comma recita: “La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.”
    Poi la domanda non contiene sufficienti elementi per darti una risposta precisa, ma spero di aver capito a cosa ti riferissi.

    @Pasquale: grazie, pensa che stavo già valutando di cambiarla, a questo punto aspetto xche mi hai gratificato dicendo che ti piace… per sapere dove l’ho trovata è tutto scritto nel blog e non ti dico altro ;) però vedi di non copiarmi perché sennò mi tocca eliminarti dal blogroll :P

    @Sgembo: grazie di complimenti e citazione.

  7. on Venerdì, Settembre 15th, 2006 alle 00:40:

    L’articolo è pubblicato anche su Punto Informatico
    http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1647198&r=PI

  8. on Sabato, Settembre 16th, 2006 alle 10:41:

    grazie per le informazioni precise.
    avevo letto qualcosa… posso linkare il post?
    peace

  9. on Sabato, Settembre 16th, 2006 alle 19:59:

    @Batsceba: certo che puoi linkare il post :)

  10. on Sabato, Settembre 16th, 2006 alle 20:08:

    Ciao,
    ho segnalato questo post nella selezione dei post della settimana che pubblico sul mio blog. A rileggerci

  11. on Domenica, Settembre 17th, 2006 alle 14:08:

    Ottimo post, utilissimo!
    (il template è veramente carino, complimenti!)

  12. on Domenica, Settembre 17th, 2006 alle 14:45:

    @Francesco: thanks per la segnalazione
    @Andrea: ti ringrazio dei complimenti

    a presto :-)

  13. on Domenica, Settembre 17th, 2006 alle 19:21:

    Ti ringrazio per la segnalazione!
    Nella mia Tesi sono arrivato alle stesse conclusioni; Prossimamente le inserirò sul mio Blog.

    Ciao e a presto.

  14. on Lunedì, Settembre 18th, 2006 alle 07:56:

    sono venuta anchio a conoscenza e sto facendo girare questi due indirizzi
    puntoinformatico e
    il tuo
    grazie dia verlo postato appena avro’ un minuto ne faro’ un post e dirottero qui chi vorra’ piu nformazioni se la cosa non ti dispiace
    buon’inizio settimana

  15. on Martedì, Settembre 19th, 2006 alle 10:04:

    @virginia: certo che non mi dispiace, grazie a te per l’aiuto a diffondere l’articolo, che spero chiarisca i dubbi a più gente possibile. buon inizio settimana anche a te!

  16. on Martedì, Settembre 19th, 2006 alle 11:33:

    Grazie Loud. Terrò conto dei tuoi suggerimenti. I 2 post (miei comunque) non sono identici, come avrai visto.
    Comunque non cancello il tuo commento; non ho mai censurato/cancellato nessuno….a meno che non sia lesivo dell’immagine o della dignità di chi legge….
    Grazie anche per aver ampliato l’informazione sulle scie chimiche (su Bloggoverno).

  17. on Martedì, Settembre 19th, 2006 alle 14:26:

    Ottimo questo post Luca, davvero interessante.

    Sono tornato on line caro io!

    A presto, Morgan

  18. on Mercoledì, Settembre 20th, 2006 alle 12:18:

    Ti ringrazio innanzitutto per la segnalazione sul mio blog di questo intervento. E ti faccio i complimenti per la chiarezza e precisione. Condivido pienamente la tesi, in particolare per quanto riguarda la definizione di prodotto editoriale (proprio per questo, per esempio, io il disclamer l’ho soppresso sul mio blog). Per il resto, come giornalista, non posso che confermare la distinzione tra responsabilità penale individuale e ‘omesso controllo’ di ciò che si scrive.
    Ancora complimenti!

  19. on Giovedì, Settembre 21st, 2006 alle 11:53:

    Caro Luca ,sinceramente, non ho mai comentato un tuo blog prima d’ora, ma forse grazie anche a punto informatico ho potuto conoscere il tuo blog e che, ovviamente ho messo tra i preferiti .Mi dispiace che questo anonimo rimarrà come tale. E poi, io sono da circa un anno che ho iniziato a bloggare..e ho ancora molta strada da fare. Complimenti di nuovo per il tuo blog.Ora torno a lavurà , ma ci sentiamo prossiamente . Ciao e buona giornata

    “Luca Wrote” :p.s. quindi sei tu che spesso ha commentato il mio blog in forma anonima? sei sempre tu o solo ogni tanto? me lo sono sempre chiesto

  20. on Giovedì, Ottobre 5th, 2006 alle 12:26:

    L’articolo è stato pubblicato su Diritto&Diritti www.diritto.it al questo indirizzo:
    http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/22747.html

    Ringrazio il direttore Francesco Brugaletta per avermi inserito nel novero di autori dei testi della dottrina :-)

    Luca Lodi

  21. on Lunedì, Ottobre 30th, 2006 alle 01:38:

    In data 11/10/06 Fabrizio Sigillò ha pubblicato il post sul sito dei Giuristi Telematici, precisamente qui:
    http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=736

    Come al solito ringrazio per la riproduzione.
    Luca Lodi

  22. on Lunedì, Ottobre 30th, 2006 alle 10:29:

    Segnalo questo articolo di Carlo Felice su Reporters perché pone una riflessione sull’etica dei blogger che fanno informazione, suggerendo l’introduzione una “carta dei doveri del blogger” analoga a quella dei giornalisti, come inizio per mettere ordine all’informazione che cambia con l’evoluzione tecnologica.

  23. on Venerdì, Novembre 3rd, 2006 alle 18:15:

    […] I blogger e le responsabilità per quanto pubblicano […]

  24. on Sabato, Febbraio 17th, 2007 alle 14:45:

    […] Allora, come spiegavo a suo tempo i blogger non sono come dei giornalisti ma il paragone fatto dal giudice di Aosta è strumentale per chiarire alcune responsabilità in considerazione dei poteri che il blogger ha sul proprio sito web. Spiegavo tutto in “I blogger e le responsabilità per quanto pubblicano“. […]

  25. Wailing

    on Venerdì, Maggio 25th, 2007 alle 15:03:

    Molto interessante il tuo commento!
    Sul tema segnalo anche il commento apparso sulla rivista Giurisprudenza di Merito n. 4 del 2007 sui .
    Quest’ultimo mi sembra molto chiaro ed utile per noi blogger perchè chiarisce i presupposti di una nostra eventuale responsabilità penale.

  26. Wailing

    on Venerdì, Maggio 25th, 2007 alle 15:05:

    per chi fosse interessato vi lascio il riferimento bibliografico: Giurisprudenza di merito, n. 4 2007, titolo: i presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti pubblicati su un blog da lui gestito.
    ciao a tutti
    Wailing

  27. on Domenica, Maggio 27th, 2007 alle 12:48:

    Grazie Wailing per l’apprezzamento del mio elaborato, e soprattutto grazie per l’utilissima segnalazione bibliografica!!

    Luca

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