Alessia mi scrive chiedendomi info. sulle pause previste nell’orario di lavoro, sulla facoltà del datore di escluderle unilateralmente. Le rispondo di seguito perché questa potrebbe tornare utile anche a qualcun altro.
Ogni lavoratore subordinato ha diritto (L. 20 maggio 1970, n. 300 “Statuto dei lavoratori”) ad una pausa di almeno 10 minuti non retribuiti quando presti l’attività per almeno 6 ore nella giornata: quindi, nel caso della c.d. “giornata spezzata” (mattino+pomeriggio), questa pausa potrà coincidere con quella per il pranzo, salvo regolamentazione interna o contrattazione collettiva che dispongano condizioni di miglior favore.
Tale principio, irrinunciabile e inderogabile in quanto utile al reintegro delle forze della persona, è ovviamente enunciato nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (attuativo di importanti direttive comunitarie), all’articolo 8.
Inoltre, per quanto riguarda coloro che usano videoterminali, la L. 626/1994 prevede il diritto, anch’esso irrinunciabile e inderogabile, di 15 minuti (retribuiti) di sosta da tale attività – all’interno della struttura aziendale e dell’orario di lavoro – ogni 2 ore di lavoro consecutivo al videoterminale, utili per “staccare” dal video e svolgere una diversa attività che non richieda l’uso di questa strumentazione. Se la diversa attività non è possibile vorrà dire che verranno inglobati nei 15 minuti anche i periodi di almeno 10 minuti cui all’articolo 8 del D.Lgs. 66/2003.Per capire meglio taluni aspetti del D.Lgs. 66/2003 ci si può riferire – e solo ai fini dell’interpretazione in quanto non è una fonte del diritto a noi rivolta – alla Circolare Min. Lav. 3 marzo 2005, n. 8.
Va da sé che se la regolamentazione collettiva applicata ovvero quella interna approvata da un organo collegiale (es. Assemblea dei soci) prevedano qualcosa al riguardo – come detto, “in melius” – non potranno venir escluse unilateralmente dal datore di lavoro. E se presente una rappresentanza sindacale andrà coinvolta! D’altronde, per completare il discorso è fondamentale leggere nello specifico il regolamento interno ed il contratto collettivo firmato. Per il resto, le “condizioni minime” previste dal legislatore sono quelle sopra descritte.